Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il Mod. F24 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese, per gli investimenti in beni materiali transizione 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero, a determinate condizioni, entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, ha istituito l’apposito codice tributo 7077 denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057 bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Il credito, visibile nel cassetto fiscale del contribuente, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24, da presentare mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: sarà possibile utilizzarlo dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione dei dati.
Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al DD 24 aprile 2024. In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il Mod. F24 si continua a utilizzare il codice tributo 6936, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la Ris. AE 13 gennaio 2021 n. 3 e rinominato con la Ris. AE 26 luglio 2023, n. 45.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove disposizioni in materia di credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali nell’ambito del piano Transizione 4.0. Le modifiche riguardano il periodo di riconoscimento del beneficio, i limiti di spesa e le procedure per la fruizione del credito, con l’obiettivo di incentivare la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica delle imprese italiane.
il credito d’imposta in oggetto è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e, in alcuni casi, anche entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la fine del 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Fonte: Ris. AE 11 giugno 2025 n. 41/E
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