Conto alla rovescia per il pagamento della rata di acconto dell’IMU per il 2025. La prima data da cerchiare in rosso è quella del prossimo 16 giugno, quando si dovrà versare l’acconto. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2025, a saldo di quanto ancora dovuto per l’anno 2025 (al netto degli importi già versati con la prima rata), applicando le aliquote deliberate per l’anno in corso, ossia per il 2025.
Resta ferma la possibilità di optare per il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione, entro il 16 giugno.
Le tipologie di immobili delle imprese edili soggette ad IMU sono, a titolo esemplificativo, fabbricati strumentali, aree edificabili, fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione.
In relazione ad essi, l’IMU si applica con l’aliquota di base, fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.
La scadenza non riguarda, invece, i fabbricati c.d. “beni merce” delle imprese edili, ossia gli edifici costruiti o ristrutturati per la successiva vendita, ma ancora non ceduti né locati, in quanto esenti dall’imposta a decorrere dalla loro ultimazione.
In relazione a tali beni, la (diversa) scadenza da ricordare è quella del prossimo 30 giugno 2025: per non decadere dall’esenzione IMU fruita per i beni merce nel 2024, infatti, le imprese operanti nel settore delle costruzioni hanno l’onere di presentare entro tale data la dichiarazione IMU ove dovranno attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’esenzione, pena, appunto, la decadenza dalla stessa.
In un approfondimento dell’ANCE un breve riepilogo delle informazioni necessarie al pagamento dell’acconto 2025 per le imprese operanti nel settore delle costruzioni (cfr. l’art.1, co.4-5 e 738-783, della legge 160/2019 – legge di Bilancio 2020).
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