Agevolazioni fiscali: pro e contro del “Super ammortammortamento” dei beni in Leasing operativo


Riceviamo e pubblichiamo in anteprima un articolo dell’avvocato del Foro di Milano Angelo Vozza che sarà pubblicato sul prossimo numero del mensile di economia e finanza “Leasing Time Magazine” diretto da Gianfranco Antognoli.

Allo scopo di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, la Legge di stabilità 2016 aveva introdotto un’agevolazione fiscale, meglio nota come “Super-ammortamento”, che interessavagli acquistieffettuatientro il 2019, consistente in una “maggiorazione” percentuale del costo fiscalmente riconosciuto ai fini dell’ammortamento. Successivamente, il 28 gennaio 2020 l’Agenza delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 2/2020 in cui,  in maniera innovativa, ha sostenuto che devono ritenersi esclusi dai destinatari dell’agevolazione quei soggetti chepongono in essere contratti denominati contratti di “locazione operativa” in quanto “in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore”. In base a questo documento di prassi, con numerosi accertamenti fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la fruizione dell’agevolazione fiscale nei confronti delle società di leasing, irrogando rilevanti sanzioni.

In realtà, la norma che regolamenta il Super ammortamento si limita a prevedere: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. Sotto il profilo soggettivo, dunque, l’agevolazione è rivolta a tutti gli esercenti attività d’impresa, senza esclusioni. Occorre, allora, chiedersi se sia legittima un’interpretazione restrittiva, con “limitazione” soggettiva dell’agevolazione in mancanza di qualsiasi fondamento normativo nel testo della legge. Per rispondere è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In generale, sulla “supremazia” dell’interpretazione letterale sono di esemplare chiarezza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza  n. 2505/2020, hanno spiegato che “nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della mens legis, non essendo consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono. Dunque, se il testo della legge risulta chiaro, l’interprete deve fermarsi al dato letterale.

Tale consolidato orientamento della Corte Suprema in materia di “supremazia” dell’interpretazione letterale si salda alla giurisprudenza della Cassazione in materia di interpretazione delle norme agevolative, da cui emerge l’impossibilità da parte dell’interprete (Agenzia delle Entrate) di “integrare” le norme di agevolazione per quanto non previsto espressamente. È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le norme fiscali di agevolazione siano di “stretta interpretazione”, nel senso che non c’è possibilità di ricomprendere, in senso sia positivo che negativo, nell’ambito applicativo di una norma diagevolazione fiscale, un elemento soggettivo ovvero oggettivo diverso da quello specificatamente contemplato dal dato normativo.

In particolare, in base alla giurisprudenza della Cassazione: “l’ambito dell’imposizione è tracciato dal legislatore attraverso la precisa indicazione di oggetti e soggetti tassabili, con la conseguenza che le norme agevolative non possono essere suscettibili di integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del dato normativo espresso” (Cass., n. 18574/2016).

In conclusione, in tema di agevolazioni tributarie e, in particolare, di Super ammortamento, si impone una esegesi rigorosamente letterale della norma e, quindi, non è consentito “correggere” il testo della legge introducendo “limitazioni” soggettive alla relativa operatività prive di fondamento nel testo normativo.

Angelo Vozza

Avvocato in Milano



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