Imposta sui servizi digitali per giochi e scommesse: base imponibile


Con il principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in tema di base imponibile dell’imposta sui servizi digitali nel settore delle scommesse e dei giochi online, nel quale spesso agli utenti/giocatori sono offerti bonus da utilizzare per le giocate.

L’imposta sui servizi digitali (ISD) è stata introdotta dall’art. 1 c. 35-50 L. 145/2018. L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo:

  • lo svolgimento di attività d’impresa;
  • il contestuale superamento di due soglie dimensionali, individuate dal c. 36, nell’anno antecedente quello di applicazione dell’imposta.

L’art. 1 c. 37 configura come servizio digitale quello di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi.

Il Provv. AE 15 gennaio 2021 definisce l’interfaccia digitale come ”qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell’imposta”.

Nel caso del settore delle scommesse e dei giochi online, nel quale spesso agli utenti/giocatori sono offerti bonus da utilizzare per le giocate’ diventa rilevante chiarire, ai fini della determinazione della base imponibile dell’ISD, se debbano considerarsi i ricavi lordi o se, al contrario, gli stessi vadano assunti al netto dei suddetti bonus e dell’intero importo delle vincite, anche laddove queste ultime eccedano la raccolta in relazione al singolo torneo.

Come chiarito dall’AE con il principio di diritto n. 6, per la determinazione del ricavo digitale nel caso di specie occorre avere riguardo alla commissione trattenuta dall’intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco, che è generalmente costituita dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell’imposta unica.

In altri termini, si ritiene che la base imponibile dell’ISD debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo.

Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all’emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all’intermediario.

Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l’irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD.

Fonte: Princ. dir AE 3 giugno 2025 n. 6



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