Le piccole spedizioni tra privati beneficiano dell’esenzione Iva


La Corte di Giustizia UE, con sentenza dell’8 maggio 2025 (causa C-405/24), ha ritenuto che uno Stato membro non può escludere dal beneficio dell’esenzione Iva le piccole spedizioni – prive del carattere commerciale – poste in essere tra privati siti in Stati diversi.

Partendo dal dato normativo, l’articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, prevede che gli Stati membri esentano le importazioni definitive di beni disciplinate dalla Direttiva 2006/79 la quale, a sua volta, all’articolo 1, § 1, dispone che le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all’importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne.

Dato che l’articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79, non si riferisce a uno Stato membro specifico e non menziona, in particolare, lo Stato membro d’importazione, la formulazione di tale disposizione tende ad indicare che l’esenzione dall’Iva che quest’ultima prevede riguarda spedizioni destinate ad un privato che si trovi in uno qualsiasi degli Stati membri. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inseriscono l’articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112, e l’articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79, occorre rilevare, anzitutto, che il riferimento alle spedizioni destinate ad un privato che si trovi in uno Stato membro figurava già sia all’articolo 1, § 1, Direttiva 78/1035, che corrisponde all’articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79, che all’articolo 1, § 1, della proposta di direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all’importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU 1975, C 18, pag. 6).

Va però osservato come dai lavori preparatori della Direttiva 78/1035, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/79, conformemente all’articolo 6 di quest’ultima Direttiva, risulta che il Legislatore dell’Unione non ha inteso subordinare l’applicazione dell’esenzione dall’Iva delle piccole spedizioni prive di carattere commerciale a una condizione relativa ad uno specifico luogo di destinazione della spedizione di cui si tratta all’interno dell’Unione. Infatti, dalla motivazione di tale proposta risulta che il suo oggetto era prevedere che le spedizioni di modesto valore, inviate da un privato che si trovi in un Paese terzo ad un altro privato che si trovi nell’Unione, beneficino di una franchigia fiscale all’importazione, purché le merci di cui si tratta soddisfino un certo numero di condizioni.

Passando, poi, al considerando 3, della Direttiva 2006/79, è stabilito che, per ragioni pratiche, i limiti entro i quali si applica l’esenzione dall’Iva all’importazione di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti dai paesi terzi dovrebbero essere, per quanto possibile, uguali a quelli previsti per le franchigie dai dazi all’importazione dal Regolamento 918/83. A tal riguardo, l’articolo 29, § 1, di tale regolamento, i cui termini sono stati, in sostanza, ripresi dall’articolo 25, Regolamento 1186/2009, prevedeva una franchigia dai dazi all’importazione per spedizioni aventi caratteristiche analoghe a quelle delle spedizioni di cui all’articolo 1, § 1, Direttiva 78/1035, e precisava che tale franchigia si applicava alle spedizioni inviate ad un privato che si trovava nel territorio doganale dell’Unione, senza fare riferimento a uno Stato membro preciso.

Infine, contrariamente all’articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79, altre disposizioni della Direttiva 2006/112, come gli articoli 32, 86 e 163 di tale Direttiva, menzionano espressamente lo Stato membro d’importazione.

Infine, passando alla finalità dell’esenzione dall’Iva, prevista all’articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112 e all’articolo 1 della Direttiva 2006/79, risulta che la Direttiva 78/1035, che è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/79, aveva l’obiettivo di rendere più flessibile il regime applicabile alle piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale provenienti dai paesi terzi, poiché tali spedizioni avevano essenzialmente carattere affettivo, erano solo di modesto valore ed erano già state assoggettate, in linea di principio, a un’imposta nel Paese di spedizione. Orbene, in tale prospettiva, non esiste alcuna differenza tra le spedizioni di merci prive di carattere commerciale provenienti dai paesi terzi, da parte di un privato e destinate ad un altro privato, a seconda dello Stato membro di residenza del destinatario della spedizione.

Risulta, quindi, non solo da un’interpretazione letterale, ma anche da un’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112 e dell’articolo 1 della Direttiva 2006/79 che l’esenzione dall’Iva prevista da tali disposizioni si applica indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della spedizione risieda nello Stato membro d’importazione o in un altro Stato membro.

 

La vicenda

Una società, operante nel settore dei servizi di spedizione e sdoganamento merci, ha presentato, all’Amministrazione finanziaria della Polonia, una domanda c.d. di decisione anticipata per stabilire se l’importazione, sul suolo polacco, di merci oggetto di una spedizione tra privati potesse essere esentata dall’Iva – in base alla normativa nazionale – qualora il destinatario si trovasse in uno Stato UE diverso da quello di partenza.

A parere del Fisco tale situazione non rientrava nella previsione normativa la quale non prevede la concessione dell’esenzione all’importazione di merci destinate ad un privato che si trovi in uno Stato diverso dalla Polonia. Da qui la società ricorreva dinnanzi al Tribunale amministrativo che respingeva il ricorso ritenendo come sia l’articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva IVA, e sia l’articolo 52 della normativa interna sull’Iva dispongono che l’esenzione Iva si applichi esclusivamente qualora la spedizione sia destinata ad un privato residente nello Stato membro nel quale le merci sono importate.

Da qui veniva adita la Cassazione che sospendeva il giudizio, rinviando alla CGUE

 

a) decisione della CGUE

I giudici unionali, dopo aver analizzato la questione, hanno concluso che l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112 e l’articolo 1 della Direttiva 2006/79 devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio dell’esenzione dall’Iva, prevista da tali disposizioni, le piccole spedizioni prive di carattere commerciale inviate da un Paese terzo, effettuate da un privato e destinate ad un privato residente in un altro Stato membro.



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