Le fattispecie di esenzione IVA previste dall’art. 10 comma 1 n. 19 e 21 del DPR 633/72 si differenziano per la diversa prestazione “essenziale” resa nelle strutture considerate. Nel primo caso, infatti, tale prestazione è quella sanitaria e di cura, mentre nel secondo si tratta dell’alloggio a favore di persone meritevoli di particolare protezione e tutela (es. anziani) e solo eventualmente consiste in altre attività di assistenza e cura.
Si tratta di quanto sancito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 14178 depositata il 27 maggio.
Il caso esaminato riguarda il diniego di rimborso del credito IVA maturato da una residenza sanitaria assistenziale (RSA) per persone in condizioni di disabilità. L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto, infatti, che la RSA dovesse essere equiparata alle case di riposo, le cui operazioni sono esenti IVA.
I giudici di merito avevano negato tale equiparazione, dando prevalenza al dato normativo (e formale) rappresentato dalla definizione di RSA desumibile dalla legge regionale in materia. Secondo la Corte di Cassazione, invece, occorre una verifica in concreto sulla prevalenza del dato sanitario-assistenziale.
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