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La Cassazione: nessuna esenzione per i beni merce locati


La disciplina Imu (art. 1, comma 751, della L 160/2019) prevede un’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Spesso ci si è interrogati in merito al trattamento da riservare nell’ipotesi di intervenuta locazione, o utilizzo diretto da parte dell’impresa costruttrice, per una parte dell’anno.

Il Dipartimento Finanze, in una risposta fornita a Telefisco 2014, ha affermato che precisato che dal tenore letterale della norma è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell’impresa, per cui l’intervenuta locazione anche per un solo mese, farebbe perdere l’agevolazione per l’intero anno.

Tale tesi è stata confermata autorevolmente dalla Cassazione con la sentenza n. 10394/2025. Secondo la Corte, il legislatore ha espressamente tipizzato le fattispecie di riduzione o esenzione usufruibili anche per un periodo di durata inferiore all’anno di riferimento, in relazione alla sussistenza per un tempo corrispondente di una predeterminata condizione di fatto o di diritto. In questa prospettiva, un’eventuale concessione del godimento (anche se temporaneo o saltuario) a terzi a titolo di locazione o di comodato farebbe venir meno, con l’interruzione della continuità nell’anno di riferimento, il requisito della «permanente destinazione alla vendita», che sola ne giustifica l’esenzione da Imu.

Né a diversa conclusione si può pervenire considerando la disposizione che prevede che l’Imu debba essere rapporta «ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso», in quanto tale disposizione fa riferimento esclusivamente alla qualifica di soggetto passivo, ovvero di titolarità della proprietà, dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché dalla concessione demaniale o dalla locazione finanziaria su immobili e l’intervenuta concessione in locazione degli immobili non fa venir meno il “possesso” rilevante ai fini dell’Imu in capo al locatore.

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