L’assicurazione obbligatoria delle imprese per i danni da catastrofi naturali sta per diventare operativa. Dal prossimo 31 marzo, le società con sede in Italia devono munirsi di questo tipo di copertura assicurativa, come previsto dal Milleproroghe. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, regolamenta le modalità attuative e operative. Tante sono le domande. Sulla materia è intervenuto il Segretario generale dell’Ivass, Stefano De Polis, parlando al convegno su “L’assicurazione dei rischi catastrofali”, organizzato dall’Università di Roma La Sapienza.
«Il quadro normativo in tema di danni catastrofali sposta l’approccio da un sistema di interventi ex-post a un modello basato su prevenzione e mutualizzazione assicurativa», ha detto De Polis. Va ricordato che destinatari del provvedimento sono le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile. Sono escluse le sole imprese agricole, per le quali resta ferma la disciplina in materia di Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
I beni da assicurare
«Tutte le immobilizzazioni iscritte a bilancio, di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali», dettaglia Bruno Giuffrè, Partner e Sector Head Insurance, DLA Piper.
Gli eventi assicurati e quelli esclusi
«La copertura obbligatoria in esame non riguarda qualunque evento naturale, ma solo i seguenti: alluvione, inondazione ed esondazione; sisma; frana», ricorda Karin Tayel, avvocato DLA Piper. «Sono inclusi sisma e alluvioni, ma esclusi fenomeni come le “bombe d’acqua”, cioè allagamenti dovuti all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua. È inclusa la frana che si manifesta in maniera rapida, ma non lo scivolamento o il distacco graduale di roccia», ha spiegato De Polis
Le esclusioni di copertura e gli scoperti
«Sono esclusi dalla copertura assicurativa: i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione; i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione», spiega Bruno Giuffrè. «Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze assicurative possono prevedere, se le parti lo concordano, uno scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile – dice Karin Tayel -. Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, ovvero per le grandi imprese (i.e. quelle che presentano un fatturato maggiore a 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera trattativa tra le parti».
I massimali assicurati
«Per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata– dice Karin Tayel -. Per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70 per cento della somma assicurata; per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera trattativa tra le parti».
Conseguenze per chi non adempie
«La Legge di Bilancio 2024 aveva già previsto che le società inadempienti non beneficeranno di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali», ricordano gli esperti di DLA Piper.
Spesa e vincoli finanziari, cosa cambia
«Come stabilito dall’art. 4 del decreto, ai fini della determinazione del premio occorrerà tenere conto delle misure adottate dalla società per prevenire i rischi e proteggere le immobilizzazioni assicurate. Ad esempio, gli immobili antisismici saranno certamente valutati come meno rischiosi e i relativi premi più bassi. Se ciò, da un lato, aiuterà a sviluppare la cultura della prevenzione del rischio; dall’altro lato, imporrà alle imprese i costi aggiuntivi rispetto al semplice premio assicurativo», dicono gli esperti di DLA Piper. Al momento della stipulazione di queste polizze, le compagnie assicurative chiederanno infatti un assessment sui beni da assicurare, ai fini della valutazione del relativo rischio.
Secondo le regole generali del Codice civile, omissioni e reticenze informative da parte dell’assicurato in fase di stipulazione possono comportare l’inoperatività della garanzia. L’assessment dovrà riguardare anche la regolarità edilizia, urbanistica e catastale, e si sa che talvolta gli abusi pregressi non sono noti ai proprietari. Occorrerà dunque verificare tale regolarità, che rappresenta un presupposto per il rilascio della relativa copertura assicurativa.
Ai fini dell’erogazione di finanziamenti sugli immobili, è verosimile che gli istituti finanziari richiederanno la stipulazione di polizze catastrofali abbinate, come già accade, ad esempio, per i casi di incendio e scoppio. Nel lungo termine, i rischi in esame e il modo in cui vengono gestiti per mezzo delle nuove polizze potrebbero generare rischi per gli amministratori di società, la cui performance verrà valutata anche con riferimento all’utilizzo di questi nuovi strumenti di protezione del patrimonio aziendale. «Si tratta comunque di una sfida che merita di essere accettata in quanto fortemente sinergica rispetto all’obiettivo di migliorare la sostenibilità dell’attività di impresa» concludono gli esperti di DLA Piper.
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