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4.0: comunicazione per ordine prima del 30 marzo 2024 e acquisto successivo


In tema di bonus Industria 4.0:

1) per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

2) per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del DL 39/2024 (30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (GSE);
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Inoltre, come precisato con la Risp. AE 16 dicembre 2024 n. 260, per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del DL 39/2024, le disposizioni non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a pena di decadenza, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ”fruizione” in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Quanto alla definizione del periodo di realizzazione degli investimenti, la FAQ pubblicata dal GSE il 6 dicembre 2024, chiarisce che la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili mentre la data finale deve coincidere con la data di completamento degli investimenti.

Secondo l’Agenzia delle Entrate non è condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di trasmettere la sola comunicazione a consuntivo in quanto, sebbene l’ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore all’entrata in vigore del DL 39/2024 (30 marzo 2024), l’investimento non è stato realizzato a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto in parola, ma, da quanto riferito dall’istante, l’attrezzatura è stata fatturata il 17/04/2024 ed interconnessa al ciclo produttivo il 06/05/2024 e, dunque, la data di realizzazione dell’investimento in argomento è successiva al 30 marzo 2024.

Pertanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell’investimento, conformemente alle indicazioni fornite con la risposta ad interpello sopracitata.

Fonte: Risp. AE 7 marzo 2025 n. 69



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